Da www.ilfattoalimentare.com
Abbiamo invocato a lungo
la salvaguardia della produzione agroalimentare italiana rispetto alle
pratiche commerciali scorrette della Grande Distribuzione Organizzata. Tempi di
pagamento biblici, sconti retroattivi, auto-attribuzione di crediti per
promozioni commerciali a volte non richieste né dimostrate, e altri
inaccettabili comportamenti ai quali da anni sarebbe stato necessario porre rimedio. Potrebbe
essere proprio il “decreto-liberalizzazioni” del governo Monti a cambiare la situazione.
L’ultima versione
disponibile del progetto di decreto-legge, sul sito de Il Sole 24 Ore,
introduce all’articolo 62 alcune regole imperative di legge, da applicarsi ai “contratti
che hanno ad oggetto la cessione dei prodotti agricoli e alimentari, ad
eccezione di quelli conclusi con il consumatore finale”, vale a dire nei
contratti B2B (“business to business”):
Forma scritta e clausole
obbligatorie. I contratti di fornitura devono venire “stipulati obbligatoriamente
in forma scritta, e indicano a pena di nullità
- la durata,
- le quantità e le
caratteristiche del prodotto venduto,
- il prezzo, le modalità
di consegna e di pagamento”.
I contratti devono essere
inspirati a principi di trasparenza, correttezza, proporzionalità e reciproca
corrispettività delle prestazioni, con riferimento ai beni forniti.
Divieto di pratiche
commerciali scorrette
In tutte le relazioni commerciali tra operatori
economici è
vietato (anche al di fuori della fornitura di derrate agroalimentari):
a) imporre direttamente o
indirettamente condizioni di acquisto, di vendita o altre condizioni
contrattuali ingiustificatamente gravose, nonché condizioni extracontrattuali e
retroattive;
b) applicare condizioni
oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti;
c) subordinare la
conclusione, l'esecuzione dei contratti e la continuità e regolarità delle
medesime relazioni commerciali alla esecuzione di prestazioni da parte dei
contraenti che, per loro natura e secondo gli usi commerciali, non abbiano
alcuna connessione con l'oggetto degli uni e delle altre;
d) conseguire indebite
prestazioni unilaterali, non giustificate dalla natura o dal contenuto delle
relazioni commerciali;
e) adottare ogni ulteriore
condotta commerciale sleale che risulti tale anche tenendo conto del complesso
delle relazioni commerciali che caratterizzano le condizioni di
approvvigionamento.
Termini legali di
pagamento
“Il pagamento del corrispettivo deve essere effettuato per le merci
deteriorabili [1] entro il
termine legale di trenta giorni dalla consegna o dal ritiro dei prodotti
medesimi o delle relative fatture ed entro il termine di sessanta
giorni per tutte le altre merci”.
Interessi di mora
“Gli
interessi decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del
termine” di pagamento sopra indicato, e sono maggiorati di due punti
percentuali rispetto al c.d. interesse legale (quest’ultimo, a decorrere dall’1
gennaio 2012, è pari a 2,5% annuale).
Sanzioni
A prima vista le
sole sanzioni realmente dissuasive attengono ai tempi di pagamento: “Salvo che
il fatto costituisca reato, il mancato rispetto, da parte del debitore, dei termini
di pagamento stabiliti al comma 3 è punito con sanzione amministrativa
pecuniaria da 500 a 500.000 euro. L'entità della sanzione viene determinata in
ragione del fatturato dell'azienda, della ricorrenza e della misura dei ritardi”.
Il mancato rispetto di
forma scritta e clausole obbligatorie del contratto è infatti punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 516 a euro 20.000, da determinarsi “facendo
riferimento al valore dei beni oggetto di cessione”. Mentre la violazione del
divieto di pratiche commerciali scorrette è soggetta alla più lieve sanzione da
516 a 3.000 euro, “facendo riferimento al beneficio ricevuto dal soggetto che
non ha rispettato i divieti”.
Controlli
Non sarà facile “farla franca”, dato che vigilanza e sanzioni sono affidate all’Autorità
garante per la concorrenza e il mercato (AGCM). Proprio così: l’Antitrust, di
cui è ben noto l’impegno sul fronte delle pratiche commerciali nei confronti dei
consumatori, andrà ad ampliare i propri orizzonti alle pratiche commerciali
scorrette tra imprese. Con il potere di intervenire “d’ufficio o su
segnalazione di qualunque soggetto interessato”.
L’AGCM si avvale come di
consueto “del supporto operativo della Guardia di finanza, fermo restando
quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli
agenti di polizia giudiziaria”.[2]
Prime reazioni. La stampa
nazionale ha dedicato scarsa considerazione alla notizia, che è stata ripresa
con dovizia solo su Italia Oggi.
Il commento del Sole 24
Ore rasenta l’incredibile: la fissazione di termini legali di pagamento “creerà
certamente molto disagio in presenza di forniture nei confronti della grande
distribuzione laddove i termini di pagamento sono generalmente più lunghi”.
Ma
è proprio questo l’obiettivo della tanto attesa norma, qualcuno può spiegarlo
al giornalista della testata che un tempo rappresentava “la voce di
Confindustria”?
Dalla politica un solo
commento: puntuale come sempre Paolo De Castro, appena riconfermato alla
Presidenza della Commissione Agricoltura del Parlamento Europeo, ha ribadito
che questo è il percorso da seguire.
Dario Dongo
foto: Photos.com
[1] Per “prodotti alimentari deteriorabili” si
intendono:
“a) prodotti
agricoli, ittici e alimentari preconfezionati che riportano una data di
scadenza o un termine minimo di conservazione non superiore a sessanta giorni;
b) prodotti
agricoli, ittici e alimentari sfusi, comprese erbe e piante aromatiche, anche
se posti in involucro protettivo o refrigerati, non sottoposti a trattamenti
atti a prolungare la durabilità degli stessi per un periodo superiore a
sessanta giorni;
c) prodotti a base
di carne che presentino le seguenti caratteristiche fisico-chimiche:
aW superiore a
0,95 e pH superiore a 5,2
oppure aW superiore a
0,91
oppure pH uguale o
superiore a 4,5;
d) tutti i tipi di
latte”
[2] Si veda la legge 24 novembre 1981, n. 689,
all’articolo 13